Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2 e' autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000. La spesa medesima sara' inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67. L'onere di lire 1500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1959-60 sara' fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto sul capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio per provvedere alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 11 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1145~art6 · fonte del testo