E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000 (un miliardo). Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Testo vigente dal 30 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;111~art1 · fonte del testo