E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 11 marzo 1961
