L'art. 6 del decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, e' modificato come segue: Art. 6. - Gli agenti obbligati all'uso della divisa, potranno prelevare capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia contribuito, in misura di due camiciotti, per ogni anno; di due berretti, di una divisa estiva, di una divisa invernale, di un mantello, di quattro camicie e di due cravatte per ogni due anni. Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione, resta a completo carico dell'interessato, e importa l'aumento delle ritenute mensili nella misura che verra' fissata dall'Amministrazione stessa. Al personale che, oltre il termine di due anni considerato nel primo comma del presente articolo, abbia saputo mantenere in decoroso uso, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione, i berretti, la divisa estiva, la divisa invernale, il mantello, le camicie e le cravatte, senza alcun maggiore prelevamento, sono conferiti premi in danaro, scomputabili sulle quote a carico degli interessati, nelle seguenti misure:

  • 1)un sesto del costo complessivo dei capi di vestiario sopra indicati, per il terzo anno compiuto dall'ultimo prelevamento;
  • 2)due ulteriori sesti del costo complessivo predetto, per il quarto anno compiuto dopo l'ultimo prelevamento.

Testo vigente dal 30 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;265~artunico · fonte del testo