L'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e' sostituito dal seguente: "L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi. Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali. La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo dei servizio in corso. Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potra' essere concessa, per non piu' di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento".

Testo vigente dal 5 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;73~art1 · fonte del testo