L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermita' proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo".

Testo vigente dal 18 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-04;607~art8 · fonte su Normattiva