Ferme restando le disposizioni transitorie dell'art. 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano stati riammessi nel Corpo a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, e che, posteriormente al periodo previsto dalle anzidette disposizioni transitorie, vengono raggiunti dai limiti di eta' senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo utile per la pensione, sono collocati a riposo al compimento di tale limite di servizio. Il periodo di servizio prestato da richiamato o trattenuto nella Guardia di finanza dai finanzieri riammessi in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, e' computato ai fini dell'anzianita' utile per l'avanzamento ad appuntato.
Testo vigente dal 24 giugno 1954
