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A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato e di assistenza religiosa addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri antitubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonche' del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti attivita' continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, e' concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliere. I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti.
Testo in vigore dal 8 maggio 1953 al 22 dicembre 2008
