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L'indennita' di profilassi antitubercolare e' dovuta in misura intera:
- a)per le giornate di effettiva presenza in servizio;
- b)per le giornate di godimento delle ferie;
- c)per le giornate di congedo matrimoniale e di congedo straordinario retribuito. Per le giornate di assenza dovuta a malattia o infortunio retribuite o indennizzate l'indennita' e' corrisposta in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta a un quarto per il periodo successivo. Nell'indennita', di cui all'articolo precedente e fino alla concorrenza del suo ammontare, si intende assorbito ogni altro emolumento corrisposto per il medesimo titolo. La spesa relativa e' a carico delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici dai quali dipende il personale.
Testo in vigore dal 8 maggio 1953 al 22 dicembre 2008
