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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a bandire entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso a duecento posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere o in filosofia, ovvero di diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi Istituti di magistero, che, entro il 30 settembre 1961 abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo e abbiano esercitato, con qualifiche non inferiori a "distinto", le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno tre anni scolastici ovvero per due anni scolastici se trattasi di insegnanti ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate. Sono ammessi a partecipare a detto concorso anche gli insegnanti elementari che abbiano almeno 12 anni di servizio di ruolo ed abbiano esercitato l'incarico direttivo per la durata e con le qualifiche di cui al comma precedente. Ai fini di cui ai precedenti comma il servizio di direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno scolastico se abbia avuto durata non inferiore a sette mesi.

Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-16;530~art1 · fonte del testo