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Per l'esecuzione delle opere prevedute dalla presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme di lire 4 miliardi per l'esercizio 1952-53 e lire 4 miliardi per l'esercizio 1953-54. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi. A partire dall'esercizio finanziario 1954-55, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno annualmente stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 3 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2522~art5 · fonte del testo