Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1953 al 3 giugno 1985. 78 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonche' gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici finanziari. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui eventualmente stipulati ai fini della presente legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2522~art4 · fonte del testo