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I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, potranno essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate saranno costituite in deposito cauzionale presso gli enti mutuanti finche' non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.
Testo in vigore dal 2 novembre 1988 al 1 gennaio 1994
