4 Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima. 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La sentenza della Corte Costituzionale 18-27 dicembre 1991, n. 486 (in G.U. 1a s.s 04/01/1992, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 "nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.".

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Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 486/1991

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1991

    La finalità di una legge, considerata nel suo complesso, non esclude la possibilità che in essa (opportunamente o meno dal punto di vista della tecnica legislativa) sia inserita una disposizione avente una valenza diversa e più ampia, e che, proprio per tale valenza, la stessa disposizione sia idonea a fungere da 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimità costituzionale riferito all'art. 3 Cost.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, pur se inserito in una legge essenzialmente di stanziamento volta soltanto a consentire il finanziamento di speciali spese dei comuni, l'art. 3, L. 27 ottobre 1988 n. 458, costituisca idoneo 'tertium comparationis' rispetto alle ipotesi di "accessione invertita" nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non comprese nella sua previsione).

    Art. 3 Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 542/1990

    Questione infondata
    14 dicembre 1990

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 384/1990.

    Art. 42 cost. · Art. 3 Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 384/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    L'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, stabilendo che "il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene", opera in una fattispecie in cui, per essere stato annullato l'atto amministrativo, il giudice ordinario non incontra più, nell'esercizio della sua giurisdizione, il limite posto dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, con la conseguenza che la norma non può ricondursi al principio della non revocabilità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, legge 27 ottobre 1988, n. 458 - sulla quale ved. massima C - formulata in base all'assunto che anche se la norma impugnata fosse stata dichiarata illegittima, dovendo comunque applicarsi in suo luogo, nel giudizio 'a quò, l'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la decisione della Corte sarebbe risultata 'inutiliter' data).

    Art. 42 cost. · Art. 3 Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;458~art3 · fonte su Normattiva