Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 617. Il Ministro per il tesoro provvedera' ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1245~art3 · fonte del testo