Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2800 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 360.000 quintali.
Testo vigente dal 17 gennaio 1955
