Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1980 al 22 dicembre 2008. 158 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi. Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto. I contributi sono ripartiti nel modo seguente:
tolto: a) il 20 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente;
tolto: b) la somma residua e' ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti. I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera. L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-08-08;422~art1 · fonte del testo