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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato, a decorrere dalla campagna 1955, a disporre, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione nazionale ed a fissare le relative modalita'.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;729~art1 · fonte del testo