Per la riparazione del materiale rotabile e d'esercizio di proprieta' dei concessionari e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e d'esercizio in sostituzione di quello andato perduto o distrutto puo' essere concesso un concorso dello Stato sino ai 50 per cento della spesa prevista. Quando il materiale rotabile sia, di proprieta' dello Stato e l'Amministrazione governativa non intenda provvedere direttamente alla riparazione ed alla sostituzione, al concessionario, preventivamente autorizzato a provvedere, sara' accordato un concorso sino all'importo totale della spesa necessaria.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art2 · fonte del testo