Per le tramvie extraurbane, per le linee di navigazione interna, per le filovie per le funicolari aeree e terrestri in servizio extraurbano; per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano e per le linee di navigazione in servizio urbano esercitate da aziende municipalizzate od in maggioranza di proprieta' del Comune o della Provincia, puo' essere accordato, per le riparazioni degli impianti fissi non riversibili allo Stato alla fine della concessione, un concorso nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista e, per la riparazione e sostituzione del materiale rotabile e di esercizio e dei natanti di proprieta' dei concessionari, un concorso sino al 50 per cento della spesa prevista. Per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano, sono escluse dal concorso le spese che, per la riattivazione ed il ripristino di impianti e di materiale rotabile, le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprieta' del Comune o della Provincia abbiano sostenuto con mezzi propri o, comunque, riversandone il relativo onere alle Amministrazioni comunali da cui dipendono, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni di guerra. Per i natanti e gli impianti delle linee di navigazione interna, che siano di proprieta' dello Stato. E' applicabile il comma secondo del precedente art. 2; per quelli gratuitamente riversibili allo Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art3 · fonte del testo