Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potra' farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di stato in base alle norme vigenti in materia. Anche per tali casi valgono le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art4 · fonte del testo