Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potra' farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di stato in base alle norme vigenti in materia. Anche per tali casi valgono le disposizioni degli articoli 1 e 2.
Testo vigente dal 20 luglio 1949
