Fino al 31 dicembre 1953 sono consentite le seguenti agevolazioni tributarie: Le domande, i progetti, i verbali di accertamento, gli atti e contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori e delle provviste, gli stati di avanzamento dei lavori, gli atti di liquidazione e di collaudo, i certificati di liquidazione dei concorsi, gli atti di cessione ed i relativi certificati di riconoscimento sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Ove tali atti debbano essere registrati, sara' dovuta la sola imposta fissa di registro, oltre i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art9 · fonte del testo