Art. 12 — Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro. Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.
Testo vigente dal 26 ottobre 1981
