Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro. Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-22;593~art12 · fonte su Normattiva