Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto. Per conseguire le agevolazioni tributario, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione della Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della legge medesima.

Testo vigente dal 17 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;506~art5 · fonte del testo