Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 12
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[1]I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.
[2]In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
