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[1]I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria, e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.

[2]In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art12 · fonte del testo