Art. 13
[1]I dormitori devono avere le seguenti dimensioni:
[2]cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potra' consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non e' ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale;
[3]superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50; altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potra' consentirsi un minimo di metri 1,80. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
