Art. 18
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[1]Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonche' di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.
[2]Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.
[3]Ai sottufficiali sara' fornito materasso e guanciale di lana.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
