Art. 10
[1]Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha piu' di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.
[2]A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art. 18.
[3]Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
