Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
