[1]Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.

[2]Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spettera' anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.

[3]Nel caso in cui siano imbarcati piu' di due medici, il bagno separato spettera' al direttore sanitario, mentre agli altri medici sara' destinato un solo bagno che dovra' pero' essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.

[4]Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno) per ogni sei persone frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.

[5]Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimita' dei rispettivi alloggi.

[6]Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sara' sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

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Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

Testo vigente dal 24 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

    Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art26 · fonte del testo