Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 28
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[1]Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.
[2]Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
