[1]Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.

[2]Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:

[3]n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24; n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in piu' delle 24 o fino a 96;

[4]n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.

[5]Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.

[6]Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s.l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.

[7]Quando le persone di bassa forza siano piu' di 24 si installera' una latrina separata per i sottufficiali. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

3

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

Testo vigente dal 24 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

    Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art27 · fonte del testo