Art. 27
[1]Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.
[2]Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:
[3]n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24; n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in piu' delle 24 o fino a 96;
[4]n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.
[5]Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.
[6]Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s.l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.
[7]Quando le persone di bassa forza siano piu' di 24 si installera' una latrina separata per i sottufficiali. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
