Art. 4
Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
