Art. 6
[1]Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.
[2]Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
