Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
