Art. 47
Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo piu' di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
