Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
