Art. 61
[1]Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantita' di acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno.
[2]Qualora cio' non sia possibile sara' consentito l'uso della sonda.
[3]La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica.
[4]I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
