Art. 32
[1]La cambusa per la conservazione dei viveri e' obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.
[2]La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui' e' destinata.
[3]Se per necessita' inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore questi dovranno essere isolati accuratamente.
[4]Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.
[5]La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
