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Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art65 · fonte del testo