Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:
tolto: 1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
tolto: 2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attivita' professionale. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;250~art1 · fonte del testo