Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:
- 1)le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- 2)le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attivita' professionale. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.
Testo in vigore dal 1 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
