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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

  • 1)le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
  • 2)le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attivita' professionale. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Testo in vigore dal 1 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;250~art1 · fonte del testo