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Se quegli effetti si sono verificati prima del conseguimento di una promozione, agli appartenenti al predetto personale, che ne fanno domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene liquidato, una tantum, l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente la promozione, ed in ogni caso per una durata non eccedente un biennio, essi avrebbero conseguito dalla applicazione dello scatto di anzianita' ove non fossero state comminate le sanzioni di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 1 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;250~art2 · fonte del testo