Art. 2 — Condizioni per la concessione del condono in materia di imposte dirette
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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- 1)che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;
- 2)che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se siano stati notificati accertamenti d'ufficio non ancora definiti;
- 3)che, nel caso di omissione di formalita' o di adempimenti diversi dalla dichiarazione, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi alle formalita' o adempimenti che risultino omessi. Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 4 giugno 1967
