Art. 2 — Condizioni per la concessione del condono in materia di imposte dirette
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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- 1)che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;
- 2)che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se siano stati notificati accertamenti d'ufficio non ancora definiti;
- 3)che, nel caso di omissione di formalita' o di adempimenti diversi dalla dichiarazione, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi alle formalita' o adempimenti che risultino omessi. Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1967, n. 283
1La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".
Testo in vigore dal 4 giugno 1967 al 11 gennaio 1968
