Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

Art. 2 — Condizioni per la concessione del condono in materia di imposte dirette

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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  • 1)che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;
  • 2)che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se siano stati notificati accertamenti d'ufficio non ancora definiti;
  • 3)che, nel caso di omissione di formalita' o di adempimenti diversi dalla dichiarazione, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi alle formalita' o adempimenti che risultino omessi. Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1967, n. 283

1

La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".

Testo in vigore dal 4 giugno 1967 al 11 gennaio 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1139~art2 · fonte su Normattiva