Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
Art. 3 — Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari
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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- 1)che venga ottemperato alle formalita' e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;
- 2)che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora. Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinate al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate dei tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data medesima, il pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora. Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 4 giugno 1967
