Art. 3 — Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari
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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- 1)che venga ottemperato alle formalita' e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;
- 2)che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora. Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinate al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate dei tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data medesima, il pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora. Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1967, n. 283
1La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".
L. 19 dicembre 1967, n. 1224
2La L. 19 dicembre 1967, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, e' ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
