Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

Art. 4 — Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo

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La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle seguenti altre condizioni:

  • 1)che venga ottemperato alle formalita' e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;
  • 2)che venga effettuato il pagamento dei diritti doganali, dei diritti di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo evasi e dei relativi interessi di mora. Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, per il condono delle pene pecuniarie si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 4 giugno 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1139~art4 · fonte su Normattiva