• 1)Sono considerati come esportati ai fini dell'applicazione delle leggi regolanti il rimborso dei diritti doganali, per i prodotti destinati all'esportazione, cosi' come delle disposizioni regolanti l'imposta generale sull'entrata, i prodotti e i materiali ammissibili alla importazione in franchigia doganale di cui all'art. 6 precedente, quando sono direttamente forniti alla Comunita' per il Centro dal mercato nazionale italiano.
  • 2)Quando per il loro consumo in Italia, i prodotti e i materiali di cui al comma precedente, sono gravati da imposta erariale di fabbricazione e/o di consumo, detti prodotti e materiali saranno ammessi all'abbuono di tali imposte nella misura in cui tale abbuono e' concesso ai prodotti destinati all'esportazione.
  • 3)Per l'installazione ed il funzionamento del Centro, la Comunita' gode dell'esenzione dalle imposte comunali di consumo.
  • 4)Tutti gli atti, contratti e formalita' occorrenti per la concessione in uso alla Comunita' del Centro e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalita' istituzionali del Centro sono esenti dall'imposta di registro, di bollo e dalle imposte ipotecarie.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art7 · fonte su Normattiva