Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. 55 parole tolte.
tolto: Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalita' ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1 marzo 1947 al 31 dicembre 1948.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-22;337~artunico · fonte del testo